Secondo l’art. 2903 c.c., “l’azione revocatoria [ordinaria] si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto”. Rispetto alla disciplina generale dell’istituto (artt. 2934 ss. c.c.) si registra pertanto: a) il dimezzamento del termine ordinario; b) la decorrenza del termine di prescrizione non già dall’incerto e soggettivo momento in cui “il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.), bensì dalla data oggettiva nella quale è stato posto in essere l’atto revocando. La prescrizione, dunque, decorre – e può maturare integralmente – anche se il creditore ignora incolpevolmente il compimento da parte del debitore di uno o più atti depauperatori del suo patrimonio…