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REVOCATORIA FALLIMENTARE – GLI ATTI A TITOLO GRATUITO

L’art. 64 l. fall. afferma che “sono privi di effetto rispetto ai creditori gli atti a titolo gratuito”. La giurisprudenza afferma che in tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso, con la conseguenza che deve escludersi che gli atti a titolo gratuito siano quelli, e solo quelli, posti in essere per spirito di liberalità, essendo lo spirito di liberalità richiesto per la donazione (art. 760 cod. civ.), mentre non è indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito: che sono quelli in cui una sola parte riceve e l’altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l’attribuzione patrimoniale (nel caso di specie è stata tratta dal principio enunciato la conclusione favorevole alla revocabilità di una donazione fatta dal marito alla moglie in vista della imminente separazione personale: Cass.civ., 24 giugno 2015, n. 13087)