L’art. 65 l. fall. dichiara “privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori al fallimento”. Si tratta dunque di accertare: a) se il fallimento è sopravvenuto entro due anni dal pagamento; b) se l’originaria scadenza del credito soddisfatto ne avrebbe dovuto collocare l’adempimento alla data della sentenza di fallimento, o posteriormente. La norma quindi non è applicabile ai pagamenti bensì anticipati, ma relativi a crediti la cui scadenza sarebbe comunque intervenuta prima del fallimento…