L’art. 68l.fall. esclude l’applicabilità dell’art. 63,comma 2°, l.fall. al pagamento di una cambiale (scaduta), “se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso”. In tal caso l’azione revocatoria è proponibile nei confronti “dell’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lostato d’insolvenza del debitore obbligato, quando ha tratto o girato la cambiale”.