Gli art. 2447-bis ss c.c. prevedono che la società per azioni possa costituire “uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare”, per un valore complessivamente non superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società. L’art. 67-bis l. fall. prevede che “Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presuppostosoggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società”…