La Corte di Cassazione conferma l’orientamento secondo cui la legittimazione a impugnare la sentenza di omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (P.R.O.) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (A.D.R.) spetta, in linea generale, ai soggetti che abbiano partecipato formalmente al giudizio di omologazione. Il contributo analizza le recenti pronunce della Suprema Corte, soffermandosi sui limiti al reclamo da parte dei creditori dissenzienti, anche in presenza di contestazioni relative al cram down fiscale e previdenziale, e sull’eccezione rappresentata dai vizi procedurali che abbiano impedito la partecipazione al giudizio. Vengono inoltre esaminati i profili critici legati alla gestione dei crediti pubblici nelle procedure di regolazione della crisi d’impresa.
A cura di Sido Bonfatti

