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L’onere probatorio nelle azioni di ripetizione di indebito del correntista bancario

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 29 DICEMBRE 2025, N. 34637 – PRES. SCODITTI, REL. VITRÒ

immagine che rappresenta Avv.ssa Alessia Grassigli

Avv. Alessia Grassigli, Studio legale del prof.avv. Sido Bonfatti

La ricorrente ha sostenuto, in sede di legittimità, che sia il Tribunale che la Corte d’Appello avrebbero errato nel ritenere necessaria, nella causa di ripetizione di indebito, la produzione dei contratti bancari.

La difesa della Banca ha viceversa ribadito che, laddove sia stata richiesta una declaratoria di illegittimità della clausola contrattuale disciplinante il pagamento di interessi anatocistici ovvero commisurati a tasso ultralegale, non è sufficiente dimostrare l’avvenuto pagamento degli stessi con la produzione degli estratti conto, ma occorre che il correntista provi l’illegittimità delle cause contestate con la produzione dei contratti nelle quali le stesse sarebbero riportate.

La Corte di Cassazione, in adesione alle difese svolte dall’Istituto di credito, ha ribadito la correttezza delle pronunce del giudice di primo grado e del giudice d’appello, a proposito dell’accertamento del mancato adempimento dell’onere probatorio ricadente sul correntista: la mancanza della produzione del contratto di conto corrente che avrebbe contenuto le clausole contestate – spiega la Corte Suprema – non permette di effettuare il riscontro tra le accuse di illegittimità dei vari addebiti per interessi ultralegali, commissioni di varia natura, spese applicate, ecc., e le clausole contrattuali di riferimento.

La decisione in commento ha, quindi, confermato l’orientamento espresso fino ad oggi, secondo il quale “il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole”. (Cass. 09.03.2021, n. 6480 e Cass. 16.10.2024, n. 26867), affermando ulteriormente come non siano rilevanti “i richiami giurisprudenziali della ricorrente a decisioni che ammettono la possibilità di ricostruzione contabile, da parte del CTU, anche in caso di documentazione contabile lacunosa, perché tali decisioni fanno riferimento alla produzione di estratti conto e documentazione contabile in genere, mentre nel presente caso a mancare è il contratto fondamentale per l’effettuazione delle verifiche su descritte”.

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