REVOCATORIA FALLIMENTARE – DECADENZA DALL’AZIONE E COMPUTO DEI TERMINI
Secondo l’art. 2903 c.c., “l’azione revocatoria [ordinaria] si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto”. Rispetto alla disciplina generale dell’istituto (artt. 2934 ss. c.c.) si registra pertanto: a) il dimezzamento del termine ordinario; b) la decorrenza del termine di prescrizione non già dall’incerto e soggettivo momento in cui “il diritto può essere fatto valere” (art.