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REVOCATORIA FALLIMENTARE – AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA 2

L’azione revocatoria ordinaria rappresenta – insieme all’azione surrogatoria ed al sequestro conservativo – uno dei “mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”, concessi ai creditori per conservare la consistenza del patrimonio del debitore ai livelli presentati al momento della concessione del credito (artt. 2900 ss. cod. civ.). Il perseguimento di tale obiettivo è reso legittimo dal principio (art. 2740 cod. civ.) secondo il quale “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” principio che postula che i beni presenti nel patrimonio del debitore al momento dell’assunzione dell’obbligazione vi permangano sino al momento del suo adempimento, per lo meno in misura tale da non rendere la prospettiva di adempimento più improbabile.