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REVOCATORIA FALLIMENTARE – EFFETTI DELLA REVOCAZIONE

L’art. 70 l. fall. disciplina oggi gli “effetti della revocazione” (prima disciplinati dall’art. 71 l. fall., che conseguentemente è stato abrogato) ed in particolare prevede: 1 – la revocatoria dei pagamenti effettuati tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società fiduciarie, nei confronti “del destinatario della prestazione”; 2 – la limitazione della revocatoria degli “atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati” alla sola “differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle suepretese, … e l’ammontare residuo delle stesse…”; 3 – il diritto del soggetto convenuto in revocatoria di insinuarsi al passivo fallimentare per un importo corrispondente a quanto restituito al fallimento